Art. 1.

      1. Al comma 6, quarto periodo, dell'articolo 656 del codice di procedura penale, le parole: «entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine perentorio di novanta giorni dal ricevimento dell'istanza, decorsi inutilmente i quali perde efficacia il provvedimento di sospensione di cui al comma 5».